Il finanziamento di nuove prestazioni si orienta secondo l’art. 49 cpv. 1 LAMal.
Decisione del Consiglio di amministrazione della SwissDRG SA
Stato: 19 aprile 2011
PDF: Présentation schématique du financement de nouvelles prestations et représentation de méthodes innnovatrices en matière d'investigation et de traitement
Stato: 19 aprile 2011 (disponibile in francese)
Requisiti per la negoziazione di rimunerazioni di metodi innovativi
(decisione del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2014)
- La negoziazione di rimunerazioni di metodi innovativi deve avvenire nell’ambito delle trattative tariffarie ordinarie tra i partner tariffali, di volta in volta in prospettiva per l’anno successivo.
- Deve essere indicato uno schema delle quantità della prestazione in questione (quantità passate, attuali e previste).
- Deve essere indicato uno schema dei costi (in particolare dei costi aggiuntivi in confronto alle procedure consuete con riferimento all’intero trattamento del paziente).
- Stato della procedura di domanda concernente CHOP e codifica per analogia.
- Rispetto dei criteri di EAE. Devono essere presentati studi sull’efficacia, indicando lo stato di valutazione da parte delle autorità competenti.
- L’accordo deve essere approvato dal cantone competente (le informazioni devono essere presentate anche al cantone).
-
Su richiesta, la
SwissDRG SA prende rapidamente posizione in merito alla mappatura nella
struttura tariffaria in vigore al momento della domanda.
I requisiti sopraelencati si intendono come direttive da seguire per creare i presupposti per la negoziazione di rimunerazioni di metodi innovativi. Essi non generano alcun diritto in tal senso.